Art. 3.
(Procedure di aggiudicazione).

      1. Nel bando di gara il committente indica quale delle seguenti procedure intende utilizzare per l'aggiudicazione dell'appalto:

          a) pubblico incanto;

          b) licitazione privata;

          c) appalto concorso;

          d) trattativa privata.

      2. Ai fini della presente legge, si intende per:

          a) pubblico incanto: procedura aperta in cui ogni impresa interessata può presentare un'offerta;

 

Pag. 7

          b) licitazione privata: procedura ristretta alla quale partecipano soltanto le imprese invitate dal committente;

          c) appalto concorso: procedura ristretta di cui alla lettera b), nella quale il candidato redige, in base alla richiesta formulata dal committente, il progetto del servizio e indica le condizioni e i prezzi ai quali è disposto ad eseguire l'appalto;

          d) trattativa privata: procedura negoziata in cui il committente consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di queste i termini del contratto.

      3. Si procede a trattativa privata:

          a) in caso di offerte irregolari, dopo aver esperito una gara, o di offerte inaccettabili: trattativa privata previo bando di gara o ammissione alla trattativa delle imprese che nella precedente procedura di gara hanno presentato offerte formalmente regolari;

          b) in casi eccezionali, quando non è possibile la fissazione preliminare o totale del prezzo: trattativa privata previo bando di gara;

          c) in caso di offerte mancanti o inappropriate, dopo una gara;

          d) per servizi che per ragioni di particolarità o di esclusiva, soggettiva od oggettiva, sono affidabili a un unico concorrente;

          e) per dispositivi complementari non compresi nell'appalto originario ma divenuti necessari, purché aggiudicati allo stesso aggiudicatario dell'appalto originario;

          f) per impellente urgenza causata da eventi imprevedibili. In tale caso, la comunicazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), contiene altresì l'indicazione dei motivi per i quali è stata esperita la trattativa privata.

      4. Per appalti di valore fino a 5.000 euro, il committente può alternativamente ricorrere all'acquisizione mediante cottimo fiduciario, al quale si applicano l'articolo 5, escluso il comma 5, e gli articoli 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del

 

Pag. 8

Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384. È fatto espresso divieto di suddividere un appalto, unitario per ragioni oggettive, in più appalti, ciascuno di valore inferiore o uguale a 5.000 euro, al fine di rendere applicabile il cottimo fiduciario.